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COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI I GRADO F.I.P.A FEDERAZIONE ITALIANA PANCRAZIO ATHLIMA *** Il Collegio dei Probi Viri di I grado composto dai Sigg.ri: · Dott. Patr. Maurizio Massimo MAGGIO - Presidente · Dott. Montesano Antonio - Componente · Avv. Luigi De Franco - Componente ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento disciplinare promosso a carico del tesserato: sig.re AMENDOLA Pietro Conclusioni del Procuratore Federale Irrogarsi la sanzione disciplinare della radiazione dalla Federazione Italiana Pancrazio Athlima con immediata sospensione, in via cautelativa, dalla carica di Presidente dell’A.S.D. New C. S. Kodokan di S. Pietro al Tanagro (SA) e Resposabile Tecnico dell’A.S.D. New C. S. Kodokan di S. Pietro al Tanagro (SA) e dell’A.S.D. Kodokan Lucania di Brienza (PZ) e quindi da ogni attività federale di esso, incolpato nonché della Società che rappresenta; sanzione di €. 1.000,00 siccome congrua rispetto alla condotta tenuta; condanna al pagamento delle spese di procedura. °°° Con reclamo, in data 27/04/2009, Italo Morello, in proprio nonché in qualità di Presidente della F.I.P.A., denunciava il tesserato Pietro Amendola, Delegato delle regioni Campania e Basilicata, al Procuratore Federale. Esponeva il Morello che l’Amendola, aveva, in diverse circostanze, assunto comportamenti fortemente quanto ingiustificatamente polemici nei confronti sia della F.I.P.A. che del suo Presidente, minando il rapporto fiduciario tra i soci; che nel corso delle Assemblee del Consiglio Direttivo Nazionale aveva spiegato interventi inopportuni e non autorizzati, creando così tensioni tra i membri; che aveva accusato di mala gestio il Presidente Federale; che nel corso del V Campionato Nazionale, svoltosi a Brindisi il 1.05.2008, aveva offeso e messo in dubbio la professionalità degli Ufficiali di Gara e dei componenti la Giuria venendo, per questo, richiamato dal responsabile degli Ufficiali di gara, sig. Pompeo Giancane; che nel Campionato Mondiale WPAC/FILA 2008, a Tirana (Albania), aveva contestato animatamente e offeso gli ufficiali di gara, creando tensione tra i gareggianti e sugli spalti, costringendo il Presidente FIPA Morello a intervenire; che tali spiacevoli episodi erano costati a Morello, nella sua qualità, formale richiamo da parte del Presidente Mondiale WPAC/FILA sig. Lasaron Savvidis; che sempre in occasione delle gare mondiali, l’Amendola, senza autorizzazione né consenso FIPA, aveva indossato e fatto indossare ad alcuni atleti della Nazionale Italiana, divise non federali facendosi così fotografare; che all'Assemblea del Consiglio Direttivo del 22/02/09, ammesso come uditore, l’Amendola aveva apertamente accusato il Presidente di agire in dispregio allo statuto; che risentito per la mancata nomina a Responsabile Tecnico Nazionale, aveva inviato una serie di mail, ad indirizzo del Morello, dal carattere offensivo e denigratorio; che in dispregio dell’art.46 dello Statuto F.I.P.A, aveva adito le vie legali nei confronti della F.I.P.A per la restituzione di somme, a suo dire, versate alla Federazione quale anticipo per lo svolgimento di attività istituzionali. Il Procuratore Federale inviava, quindi, capo di imputazione all’incolpato Amendola Pietro, comunicando l’avvio delle indagini preliminari ed invitandolo a presentare memorie difensive nel termine di giorni otto dal ricevimento dell’atto. Svolte le indagini e assunte le informazioni necessarie, tra cui anche dichiarazioni testimoniali scritte rese dal Responsabile degli Ufficiali di Gara, sig. Pompeo Giancane e dal tesserato-membro del Direttivo Nazionale, sig. Massimo Tario, il Procuratore Federale, con richiesta del 06/06/2009 chiedeva il rinvio a giudizio di Amendola Pietro per aver: 1) arrecato un danno morale e materiale all’Organizzazione Federale, nonché agli Ufficiali di gara ed al Presidente Nazionale, minato la stabilità ed il rapporto fiduciario tra i componenti degli Organi Federali; 2) adito vie legali per dirimere controversie insorte con Organi della Federazione Nazionale di Pancrazio Athlima (Presidente); 3) indossato e fatto indossare ad atleti della nazionale italiana FIPA divise non federali, sponsorizzate da Aziende non contattate né autorizzate, facendo scattare foto, poi, apparse su mezzi di informazione. L’adito Collegio dei Probi Viri di I grado, fissava, pertanto, l’udienza del 20/06/2009 per la comparizione personale delle parti, alla quale presenziava il procuratore Federale Avv. Walter Marzo nonché il sig. Italo Morello ed il teste, quivi convocato, sig. Giancane Pompeo; Amendola Pietro rimaneva contumace. Rilevata la regolarità delle notifiche, preso atto della comunicazione a mezzo mail pervenuta al Collegio da parte dell’Amendola, con la quale, quest’ultimo, informava di non poter presenziare l’udienza, senza però fornire prova alcuna delle cause impedienti, ne veniva dichiarata la contumacia, trattandosi di assenza ingiustificata. Inammissibili, poiché tardive ed irrituali, tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dall’incolpato nella mail de qua. La causa veniva istruita con l’acquisizione della documentazione prodotta ed esibita dal Procuratore Federale, comprese le dichiarazioni scritte rese da Massimo Tario e Pompeo Giancane, quest’ultimo comparso personalmente a confermare quanto dichiarato. Il Procuratore Federale, dopo ampia discussione, rassegnava le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto e richiesto nell’atto di deferimento. La Commissione, si riservava. Letti gli atti, esaminata la documentazione, in data 14 luglio 2009, il Collegio, scioglieva la riserva. Motivi della decisione Appare provato, in quanto riportato dalle concordanti testimonianze di Giancane Pompeo e Tario Massimo, oltre che dalla documentazione in atti versata, che l’AMENDOLA Pietro abbia tenuto, in occasione del V Campionato Nazionale di Pacrazio Athlima, tenutosi a Brindisi, in data 01 maggio 2008 e nel successivo IV Campionato Mondiale di Tirana del 18, 19 e 20 Settembre 2008, un comportamento oltraggioso ed offensivo nei confronti degli Ufficiali di Gara, in violazione dei principi sportivi sanciti dal Codice di Comportamento Sportivo CONI, dal Regolamento di Giustizia e Disciplina CONI, dalle Carte Federali, nonché dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva Fijilkam che impone il dovere di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto. Durante il Mondiale Albanese, gli eccessi dell’Amendola «hanno suscitato tensione tra gli spalti tanto da far intervenire anche il Presidente Mondiale della W.P.A.C./F.I.L.A. sig.re Lassaron Savvidis il quale ha formalmente richiamato il M° Italo Morello al fine di far quietare il M° AMENDOLA» (teste Pompeo Giancane). Maggiore censura merita tale comportamento laddove si consideri che, alla ridetta manifestazione, l’incolpato partecipava «in veste di aiutante responsabile tecnico e dunque stante al bordo della materassina come Coach durante gli incontri, si comportava in un modo scorretto gridando verso gli arbitri e verso i Presidenti di Giuria facendo insorgere anche i suoi atleti che erano sugli spalti a gridare contro gli arbitri» (teste Tario Massimo) È indubbio che tale ultima circostanza costituisca un’aggravante. Nella sua qualità, l’Amendola avrebbe dovuto onorare il ruolo rappresentativo conferitogli assumendo un comportamento più consono onde evitare, tra l’altro, ripercussioni, in termini di lesione all’immagine e al decoro, alla stessa Federazione di appartenenza. Parimenti risulta violato anche l’art. 8, comma uno, lett. b) dello statuto federale Fijlkam, il quale richiede al tesserato di indossare la divisa federale. Risulta, infatti, che l’Amendola, sempre in occasione del Campionato Mondiale di Tirana, senza consenso né autorizzazione F.I.P.A., abbia indossato e fatto indossare ad atleti della nazionale italiana di Pancrazio, divise non federali facendosi ritrarre in foto poi apparse sia su mezzi di informazione sportiva cartacea che su siti web. Di minor pregio, ma non certo trascurabili, le polemiche sollevate dall’Amendola durante le Assemblee del Consiglio Direttivo cui presenziava come “semplice uditore”. «Il M° Amendola a sua volta durante le riunioni del Consiglio Direttivo il quale ne prendeva parte per pura cortesia del Presidente e del Consiglio tutto in quanto accompagnatore dei suoi Consiglieri, prendeva sempre la parola per screditare l’operato del Presidente Morello e contrastare a tutti i costi l’andamento delle Assemblee…».(teste Tario Massimo) Le contestazioni ed accuse mosse al Presidente F.I.P.A., invero con modalità non previste dal regolamento statutario, hanno generato un clima di sfiducia in seno all’Associazione minandone la struttura alla radice. È noto, infatti, che presupposto basilare in una Associazione non riconosciuta ex art. 36 cod.civ., qual è appunto la FIPA, è il rapporto fiduciario tra i soci. Ma le polemiche dell’Amendola non si sono esaurite nei fatti testé citati proseguendo con una serie di mail - come documentato - ad indirizzo del Presidente FIPA, Italo Morello, reo di aver adottato «un atteggiamento dittatoriale» verso i Componenti del Direttivo, inventando “REGOLE e REGOLAMENTI”, al fine di bloccare la sua “nomina di responsabile tecnico nazionale della specialità AGON” disconoscendo il fatto che grazie ai suoi «ATLETI…..per la prima volta nella storia la Nazionale Italiana di Pancrazio Athlima FIPA –FIJLKAM è diventata Nazione Campione del Mondo…». Va poi rilevato che, adendo le vie legali per contestare al Presidente FIPA un “mancato rimborso delle spese sostenute in occasione dei mondiali di Tirana 2008”, l’Amendola sia incorso nella violazione dell’art. 46 dello Statuto FIPA in base al quale “per le controversie tra soci o con i vari Organi che, non rientrando nelle competenze degli Organi di Giustizia Sociale, siano, comunque, concernenti l’attività espletata” è, espressamente, previsto il ricorso alla procedura dell’Arbitrato. Ricostruiti così i fatti e valutate le circostanze, la Commissione rileva che i comportamenti tenuti da Amendola Pietro, pur rivestendo il carattere della gravità non possano essere tali da comportare l’applicazione della sanzione massima richiesta dal procuratore Federale ossia della radiazione. Appare, invece, equo irrogare, una sospensione dall’attività sportiva federale dell’Amendola di mesi ventiquattro congiuntamente alla Società di appartenenza – per responsabilità oggettiva – a norma di quanto stabilito ex art. 15 del Reg. di Giust. Sport. Fijlkam. P.Q.M.
Il Collegio dei Probiviri di I Grado della Federazione Italiana di Pancrazio Athlima, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 1 e 5 del Reg. Giust. Sportiva Fijlkam, · irroga al tesserato Pietro AMENDOLA, nato a Polla, il 12/05/69, e residente in Atena Lucana (PZ), C.so S. Angelo s.n., la sanzione della sospensione dall’attività sportiva e federale per mesi 24, a decorrere dal 24/07/2009 e fino al 24/07/2011; · irroga alla Società Sportiva A.S.D. New C. S. Kodokan di S. Pietro al Tanagro (SA), in persona del suo legale rapp.te, con sede in S. Pietro al Tanagro (SA), alla via Matinelle (zona industriale), l’ammenda di € 500,00 per le violazioni del proprio tesserato nonché Presidente Sig. Amendola Pietro, da pagarsi entro gg. 30 dalla notifica; · pone a carico dell’Amendola Pietro le spese del presente giudizio che si quantificano in € 1.000,00. Rimanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Brindisi, il 14 luglio 2009. |